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Domande frequenti

In questa sezione puoi trovare le risposte alle domande più comuni riguardanti i servizi e le procedure, dalla gestione dei pagamenti alla risoluzione delle controversie legali.
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Equitalia Giustizia  S.p.A. procede al recupero del Contributo unificato su indicazione dell’Ufficio Giudiziario Ente creditore mediante la notificazione dell’invito al pagamento Modello C presso il domicilio eletto in sede di iscrizione a ruolo della causa.

Il Contributo unificato deve essere versato all’atto dell’iscrizione a ruolo di qualsiasi causa civile presso un Ufficio Giudiziario, ai sensi del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002, artt. 8, 9, 13, 14) a prescindere dall’esito del procedimento.

Il pagamento non effettuato prevede che:

  • l'Ufficio Giudiziario ne informi tempestivamente Equitalia Giustizia S.p.A.;
  • Equitalia Giustizia S.p.A. produca e notifichi un invito - Modello C, per richiederne il versamento (omesso e/o insufficiente).

Il Contributo unificato deve essere versato anche a seguito di condanna del Giudice di appello a corrispondere un ulteriore importo a titolo di Contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione del ricorso, a norma dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 o per applicazione dell’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Per ottenere informazioni sui procedimenti (visualizzate in forma anonima), è possibile consultare il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, oppure l'APP Giustizia civile.

Le istruzioni di pagamento del Contributo unificato sono contenute nel Modello C notificato:

La rateizzazione delle somme a titolo di Contributo Unificato richiesto con invito al pagamento non è prevista dalla normativa vigente.

È possibile presentare istanza di pagamento volontario del Contributo unificato presso l’Ufficio Recupero Crediti dell’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento ovvero attendere l'invito al pagamento relativo all'omesso versamento del Contributo unificato notificato da Equitalia Giustizia S.p.A..  

Il regime solidale della responsabilità del pagamento implica che il versamento da parte di uno solo dei coobbligati è sufficiente alla quietanza della partita di credito.

In caso di mancato/ritardato pagamento del Contributo unificato, si procede ad irrogare una Sanzione come specificato nel Modello C, in particolare.

Per gli obblighi di pagamento sorti in data antecedente il 01.01.2024, il mancato pagamento del Contributo unificato a seguito della notificazione del Modello C, comporta:

  • sia l’iscrizione a ruolo "esattoriale" del credito richiesto con cartella di pagamento, con aggravio degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato;
  • sia l’irrogazione di una Sanzione richiesta con la notificazione di un ulteriore invito al pagamento (Modello D) come di seguito calcolata:
    • sanzione pari al trentatré per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto;
    • centocinquanta per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
    • duecento per cento dell’importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.

Per gli obblighi pagamento sorti in data compresa tra il 01.01.2024 e il 31.08.2024, in caso di mancato pagamento, ai sensi degli articoli 16 e 248, verrà attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate e dei seguenti oneri:

  • interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo;
  • sanzione pari al trentatré per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto;
  • centocinquanta per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
  • duecento per cento dell’importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.
  • spese ed oneri di riscossione coattiva.

Per gli obblighi pagamento sorti in data successiva al 31.08.2024, in caso di mancato pagamento, ai sensi degli articoli 16 e 248, verrà attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate e dei seguenti oneri:

  • interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo;
  • sanzione del 70% dell’importo dovuto e non versato a titolo di contributo unificato;
  • spese ed oneri di riscossione.

In caso di notificazione di un Modello C con indicazioni di pagamento con Modello F23, è necessario seguire le indicazioni contenute nell’invito al pagamento.