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Domande frequenti

In questa sezione puoi trovare le risposte alle domande più comuni riguardanti i servizi e le procedure, dalla gestione dei pagamenti alla risoluzione delle controversie legali.

In caso di pagamento del Contributo unificato a seguito di notificazione del Modello C, è necessario inviare copia del versamento ad Equitalia Giustizia S.p.A. tramite la sezione dedicata ai contatti sul presente sito web ovvero ai seguenti indirizzi: infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it, infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.

La rateizzazione delle somme a titolo di Contributo Unificato richiesto con invito al pagamento non è prevista dalla normativa vigente.

Le istruzioni di pagamento della Sanzione del Contributo unificato sono contenute nel Modello D notificato:

In caso di pagamento della Sanzione del Contributo unificato a seguito di notificazione del Modello D, è necessario inviare copia del versamento ad Equitalia Giustizia S.p.A. tramite la sezione dedicata ai contatti sul presente sito web ovvero ai seguenti indirizzi: infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it, infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.

È possibile presentare istanza di pagamento volontario del Contributo unificato presso l’Ufficio Recupero Crediti dell’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento ovvero attendere l'invito al pagamento relativo all'omesso versamento del Contributo unificato notificato da Equitalia Giustizia S.p.A..  

In caso di notificazione di un Modello D con indicazioni di pagamento con Modello F23, è necessario seguire le indicazioni contenute nell’invito al pagamento.

In riferimento al regime solidale della responsabilità del pagamento della somma indicata in cartella, si specifica che il versamento da parte di uno dei coobbligati è sufficiente alla quietanza del credito. Per verificare lo stato della riscossione della cartella di pagamento è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate - Riscossione anche tramite i canali digitali.

Il regime solidale della responsabilità del pagamento implica che il versamento da parte di uno solo dei coobbligati è sufficiente alla quietanza della partita di credito.

Nel caso si ritenga che la cartella di pagamento non sia dovuta, è possibile chiederne l’annullamento direttamente all’Ente creditore presentando istanza di annullamento in autotutela, oppure inviando una richiesta di sospensione legale della riscossione ad Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dalla Legge n. 228/2012.

Le modalità di impugnazione giurisdizionale dell’atto sono indicate in cartella.

In caso di mancato/ritardato pagamento del Contributo unificato, si procede ad irrogare una Sanzione come specificato nel Modello C, in particolare.

Per gli obblighi di pagamento sorti in data antecedente il 01.01.2024, il mancato pagamento del Contributo unificato a seguito della notificazione del Modello C, comporta:

  • sia l’iscrizione a ruolo "esattoriale" del credito richiesto con cartella di pagamento, con aggravio degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato;
  • sia l’irrogazione di una Sanzione richiesta con la notificazione di un ulteriore invito al pagamento (Modello D) come di seguito calcolata:
    • sanzione pari al trentatré per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto;
    • centocinquanta per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
    • duecento per cento dell’importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.

Per gli obblighi pagamento sorti in data compresa tra il 01.01.2024 e il 31.08.2024, in caso di mancato pagamento, ai sensi degli articoli 16 e 248, verrà attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate e dei seguenti oneri:

  • interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo;
  • sanzione pari al trentatré per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto;
  • centocinquanta per cento dell’importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;
  • duecento per cento dell’importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato.
  • spese ed oneri di riscossione coattiva.

Per gli obblighi pagamento sorti in data successiva al 31.08.2024, in caso di mancato pagamento, ai sensi degli articoli 16 e 248, verrà attivata la procedura di recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo delle somme non versate e dei seguenti oneri:

  • interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo;
  • sanzione del 70% dell’importo dovuto e non versato a titolo di contributo unificato;
  • spese ed oneri di riscossione.

L’istanza di pagamento volontario dei crediti di giustizia deve essere presentata all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento.

In caso di notificazione di un Modello C con indicazioni di pagamento con Modello F23, è necessario seguire le indicazioni contenute nell’invito al pagamento.

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