Serve aiuto? Seguici su:

Domande frequenti

In questa sezione puoi trovare le risposte alle domande più comuni riguardanti i servizi e le procedure, dalla gestione dei pagamenti alla risoluzione delle controversie legali.

Ai sensi dell’art. 227-ter D.P.R. 115/2002, l’iscrizione a ruolo della partita di credito e la conseguente notifica della cartella di pagamento non deve più essere preceduta dall’invio dell’invito al pagamento.

La notificazione dell’invito al pagamento è prevista solo in caso di recupero del Contributo unificato ex artt. 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Equitalia Giustizia  S.p.A. procede al recupero del Contributo unificato su indicazione dell’Ufficio Giudiziario Ente creditore mediante la notificazione dell’invito al pagamento Modello C presso il domicilio eletto in sede di iscrizione a ruolo della causa.

Il pagamento del Contributo unificato, richiesto con Modello C, effettuato oltre il termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento, prevede l'irrogazione di una Sanzione calcolata secondo i seguenti criteri:

  • 33% dell’importo dovuto, per ritardati pagamenti effettuati entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto;
  • 150% dell’importo dovuto, per ritardati pagamenti effettuati tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell'atto;
  • 200% dell’importo dovuto, per ritardati pagamenti effettuati successivamente o non effettuati.

Si, la rateizzazione dei crediti di giustizia contenuti nella cartella di pagamento deve essere richiesta ai seguenti soggetti:

  • Agenzia delle Entrate riscossione competente per territorio per le spese di giustizia ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973;
  • Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza del debitore per le pene pecuniarie ex art. 660 del C.p.p. (Codice tributo 1E08).

Il Contributo unificato deve essere versato all’atto dell’iscrizione a ruolo di qualsiasi causa civile presso un Ufficio Giudiziario, ai sensi del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002, artt. 8, 9, 13, 14) a prescindere dall’esito del procedimento.

Il pagamento non effettuato prevede che:

  • l'Ufficio Giudiziario ne informi tempestivamente Equitalia Giustizia S.p.A.;
  • Equitalia Giustizia S.p.A. produca e notifichi un invito - Modello C, per richiederne il versamento (omesso e/o insufficiente).

Il Contributo unificato deve essere versato anche a seguito di condanna del Giudice di appello a corrispondere un ulteriore importo a titolo di Contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione del ricorso, a norma dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 o per applicazione dell’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28

Il mancato pagamento della Sanzione per mancato/ritardato pagamento del Contributo unificato entro un mese dalla notificazione del Modello D comporta l’iscrizione a ruolo "esattoriale" del credito, richiesto con cartella di pagamento.

Al fine di ottenere informazioni generiche afferenti al provvedimento indicato è possibile contattare Equitalia Giustizia S.p.A. tramite la sezione dedicata ai contatti sul presente sito web ovvero ai seguenti indirizzi: infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it, infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it. Per questioni attinenti alla legittimità della pretesa debitoria è opportuno rivolgersi all’Ufficio Giudiziario che ha emesso il provvedimento.

Per ottenere informazioni sui procedimenti (visualizzate in forma anonima), è possibile consultare il Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, oppure l'APP Giustizia civile.

La rateizzazione delle somme a titolo di Sanzione, richieste con invito al pagamento, non è prevista dalla normativa vigente.

Per specifiche sulla quantificazione dei crediti è possibile contattare Equitalia Giustizia S.p.A. tramite la sezione dedicata ai contatti sul presente sito web ovvero ai seguenti indirizzi: infospesegiustizia@equitaliagiustizia.it, infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it

Le istruzioni di pagamento del Contributo unificato sono contenute nel Modello C notificato:

Il mancato pagamento del Contributo unificato a seguito della notificazione del Modello C comporta:

  • sia l’iscrizione a ruolo "esattoriale" del credito richiesto con cartella di pagamento, con aggravio degli interessi legali di ritardato pagamento (D.P.R. n. 115/2002, art. 16);
  • sia l’irrogazione di una Sanzione richiesta con la notificazione di un ulteriore invito al pagamento (Modello D).
Torna a inizio Pagina