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Rimborso delle spese legali agli imputati assolti

l’Art. 1, comma 1015, della legge del 30/12/2020 n. 178, Legge di stabilità per l’anno 2021, ha introdotto il rimborso delle spese legali agli imputati assolti nel processo penale, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
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Con il Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 sono stati individuati criteri e modalità di esecuzione di tali rimborsi ed è stato stabilito il ruolo di Equitalia Giustizia S.p.A. a supporto del Ministero della Giustizia per le operazioni di controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda presentata dall’imputato assolto e la documentazione allegata a supporto.

Equitalia Giustizia S.p.A., pertanto, giusta Convenzione sottoscritta con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rimborso delle spese legali agli imputati assolti, verifica la sussistenza dei presupposti per l’accesso al fondo, verifica la completezza ed esaustività della documentazione allegata a supporto di quanto dichiarato dall’instante, valida le istanze che possono essere ammesse al rimborso e sottopone all’attenzione del Ministero eventuali casistiche non rientranti nelle previsioni del Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021.

Informazioni utili per gli aventi diritto al rimborso

Possono presentare istanza di accesso al fondo i destinatari di una Sentenza definitiva di assoluzione per tutti i casi di imputazione, per i seguenti motivi: perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione).

Diversamente, non sono prese in considerazione ai fini dell’accesso al fondo le richieste di coloro per i quali è stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, sia stato riconosciuto il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia stata pronunciata condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, sia stato disposto il rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono.

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500,00 euro per soggetto che ne fa richiesta, liquidato in unica soluzione entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

È possibile presentare domanda di accesso al fondo tramite il sito del Ministero della Giustizia, dove è disponibile apposita piattaforma accessibile con Spid di livello 2.

Sul sito del Ministero della Giustizia sono inoltre disponibili tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda. Nel caso in cui le stesse non risultino esaustive è possibile inviare apposita richiesta all’indirizzo pec prot.dag@giustiziacert.it.

Eventuali richieste di revisione e/o annullamento in autotutela a seguito della pubblicazione della graduatoria devono essere presentate sempre al Ministero della Giustizia all’indirizzo pec prot.dag@giustiziacert.it.