Elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese
Ai sensi del novellato art. 356, co 1, del d. lgs. n. 14/2019 è istituito presso il Ministero della Giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. L’Elenco è unico, non sono previste sezioni né suddivisioni per distretto giudiziario. È, tuttavia, possibile per il richiedente indicare nella domanda la funzione o le funzioni che intende svolgere (art.356, co.1, cit.)
L’Elenco è disciplinato dagli artt. 356-358 del d. lgs. n. 14/2019, nonché dal d.m. n. 75/2022, (“Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo -ora elenco- dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”) adottato ai sensi dell’art. 357 del Codice.
Il Ministero della Giustizia ha sottoscritto apposite Convenzioni con Equitalia Giustizia S.p.A., la prima in data 02 dicembre 2022 per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di iscrizione all’Elenco di cui all’art. 356 e ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la seconda Convenzione in data 22 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dell’Elenco stesso.
Equitalia Giustizia S.p.A. procede all’istruttoria delle istanze presentate per l’iscrizione all’Elenco, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all’art.4 del dm 75/2022 tramite l’analisi dei documenti prodotti dall’istante. L’esito della validazione della conformità o non conformità della domanda da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. si concretizza o in un provvedimento di approvazione o in un provvedimento di rigetto a firma del Responsabile dell’Elenco. Oltre alla lavorazione delle nuove istanze la Società si occupa della tenuta dell’Elenco e delle attività inerenti al mantenimento degli iscritti.
Informazioni utili per i soggetti interessati all'iscrizione all'elenco
L’articolo 358, co.1 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza individua i soggetti che possono ottenere l’iscrizione all’Elenco:
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Ai fini dell’iscrizione è richiesto il possesso di requisiti formativi ed esperienziali (art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019) , di onorabilità (art. 356, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019) e requisiti professionali (art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019) nonché il pagamento di apposito contributo di € 150,00 (art.. 8, co. 1 del d.m. 75/2022) da effettuarsi in base al successivo articolo 9 mediante:
- versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
- versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
- versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.
Per il mantenimento dell’iscrizione è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di € 50,00. Tale importo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione (art.8,co.2, d.m.75/2022).
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione anche l’obbligo di aggiornamento biennale della formazione di cui all’art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 come novellato dal decreto legislativo n.136/2024 che dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell’interessato all’Elenco.
La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente in modalità telematica (art. 4 comma 6 d.m. 75/2022) attraverso l’apposito portale Elenco dei gestori della crisi di impresa che, all’esito dell’inserimento dei dati e del caricamento dei documenti, consente di generare la domanda in file pdf (secondo il modello approvato dal responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1,cit.), firmarla digitalmente ed inviarla tramite upload È esclusa la possibilità di presentare la domanda mediante elaborazione ed invio – via posta, pec o mail ordinaria - di modelli cartacei o file autonomamente compilati.
Sul sito del Ministero della Giustizia sono disponibili tutte le informazioni relative alla presentazione della domanda, alle modalità di pagamento, ai requisiti di iscrizione e mantenimento dell’iscrizione oltre alle indicazioni relative ai canali di contatto.