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Informazioni

Infografica gestione crediti di giustizia

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 367 e seguenti, della legge n. 244/2007, il Ministero della Giustizia, in data 23 settembre 2010, ha stipulato una convenzione con la società Equitalia Giustizia per l'acquisizione dei dati dei debitori e la quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia.
La Convenzione ha previsto che il Ministero, pur restando titolare dei crediti in questione, ne trasferisca la gestione a Equitalia Giustizia, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo dei crediti stessi.
L’accentramento dei processi operativi in Equitalia Giustizia è finalizzato all' efficientamento del settore Giustizia, che tramite l’ottimizzazione delle risorse e sfruttando le sinergie dei sistemi informativi integrati persegue l’obiettivo di garantire il miglioramento continuo del servizio.

Gli Obiettivi

  • Accentramento della gestione dei crediti di giustizia
  • Quantificazione delle somme da iscrivere a ruolo
  • Ottimizzazione delle risorse tramite utilizzo di sistemi informativi condivisi
  • Tempestiva esecuzione dei provvedimenti successivi all’iscrizione a ruolo

L’attività di Gestione crediti di giustizia

Le attività sono supportate da sistemi informativi integrati in grado di cooperare tra loro per consentire la gestione e il monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei crediti relativi alle spese di giustizia.
L’attività si concretizza nella:

  • gestione delle anagrafiche dei debitori
  • quantificazione del credito maturato a seguito di procedimenti penali e civili
  • iscrizione a ruolo delle somme quantificate
  • gestione delle variazioni dei carichi pendenti tramite presidio dei provvedimenti successivi
  • limitatamente al contributo unificato, Equitalia Giustizia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni con il mod. F23 allegato allo stesso invito; soltanto in caso di inadempimento, iscrive a ruolo il contributo unificato non versato e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002.