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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009, n. 127

Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia. (09G0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/9/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/2010)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  12-8-2010
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare il suo articolo 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, nonché stabilito che per la gestione di tali risorse può essere utilizzata la società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo comma;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 1 e 2 del suo articolo 2 che hanno denominato "Fondo unico giustizia" il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo unico giustizia e stabilito che quest'ultimo è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalità previste con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto altresì, in particolare, il comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008 che ha previsto, fra l'altro, che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse intestate Fondo unico giustizia, nonché sono stabilite le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione, le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a., la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo unico giustizia in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il suo comma 21-ter con il quale sono stati inseriti i commi 3-bis e 7-quater nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, nonché modificata l'alinea del comma 7 del medesimo articolo;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 42, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modificazioni ai commi 3-bis, 7, alinea, e 7-quater, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, ((nonché quello in data 25 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2009, di individuazione e definizione delle informazioni dovute dalle banche, da Poste Italiane S.p.A. nonché dagli altri operatori finanziari per la ricognizione delle risorse che rientrano nel "Fondo unico giustizia", adottati)) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16 marzo 2009 e dell' 8 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 3-10690/UCL del 23 luglio 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni ed oggetto
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "decreto-legge n. 112", il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
b) "legge n. 133", la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.112;
c) "decreto-legge n. 143", il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;
d) "legge n. 181", la legge 13 novembre 2008, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 143, nonché ogni ulteriore successiva modificazione del suo articolo 2, richiamata nel preambolo del presente regolamento;
e) "decreto informazioni", il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, in data 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 27 ottobre 2008, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, nonché ogni ulteriore decreto di modificazione ovvero di integrazione della sua disciplina adottato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 143 del 2008;
f) "Fondo unico giustizia", il fondo previsto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008 e così denominato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2008;
g) "Equitalia Giustizia", Equitalia Giustizia S.p.a., società prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché individuata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008 come la società che gestisce Fondo unico giustizia;
h) "Poste Italiane", "Banche", "Operatori Finanziari", "Operatori" ovvero "Operatore", rispettivamente Poste italiane S.p.a., le banche, gli altri operatori finanziari, ovvero tali soggetti complessivamente intesi, depositari delle risorse
((, nonché "Operatore assicurativo" ovvero "Operatori assicurativi", le imprese di assicurazione che, relativamente alle risorse assicurative di cui alla lettera i-bis) e ai contratti assicurativi di cui alla lettera l), al pari degli altri Operatori rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento;))
;
i) "risorse", i seguenti valori, con i relativi interessi, esclusi in ogni caso quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca:
1) somme di denaro, e relativi proventi, inclusi tra gli altri i dividendi, le cedole, gli interessi, i frutti civili e il controvalore dei titoli alla scadenza o in caso di vendita, relativi ai titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale:
1.a) oggetto di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
1.b) oggetto di confisca ovvero che costituiscono il controvalore o i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
2) somme di denaro di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
3) somme di denaro e proventi depositati presso gli Operatori in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter), della legge n. 181;
4) somme di denaro e proventi che Equitalia Giustizia intesta Fondo unico giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 143;
((i-bis) "risorse assicurative", le somme di denaro, con i relativi interessi, dovute dagli Operatori assicurativi successivamente al verificarsi dell'evento di cui alla lettera m-quater);
l) "contratti assicurativi", i contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana, nonché i contratti di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Operatori assicurativi, che prevedono l'obbligo dell'Operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico;
m) "intestazione" ovvero "intestazioni", il mutamento di titolarità in favore di Fondo unico giustizia ovvero l'attribuzione di titolarità a Fondo unico giustizia, effettuati dagli Operatori e dagli Operatori assicurativi, dei rapporti aventi ad oggetto le risorse, nonché le risorse assicurative,
m-bis) "vincolo" ovvero "vincoli", la costituzione a favore di Fondo unico giustizia da parte degli Operatori assicurativi di un vincolo sui contratti assicurativi oggetto di provvedimenti di sequestro ovvero di confisca, mediante apposizione sui medesimi contratti della stampigliatura "Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo unico giustizia presso Equitalia Giustizia S.p.a., con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 - articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133" che costituisce per tali contratti, in funzione della peculiarità dei relativi rapporti, modalità applicativa specifica della loro intestazione e che della stessa tiene luogo;
m-ter) "svincolo" ovvero "svincoli", la revoca da parte degli Operatori assicurativi dei vincoli a seguito di provvedimenti di dissequestro ovvero di revoca di confisca dei contratti assicurativi, effettuata dagli Operatori assicurativi mediante cancellazione della stampigliatura di cui alla lettera m-bis;
m-quater) "evento", il verificarsi del rischio dedotto in garanzia e contemplato nei contratti assicurativi ovvero la scadenza dei contratti assicurativi;
n) "dati delle intestazioni", tutti i dati e le informazioni che gli Operatori finanziari e gli Operatori assicurativi comunicano a Equitalia Giustizia in applicazione del decreto informazioni relativamente a tutte le intestazioni, nonché a tutti i vincoli e a tutti gli svincoli, come definiti alle lettere m-bis) ed m-ter), che i predetti Operatori hanno effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2008;
o) "dati delle risorse", tutti i dati e le informazioni necessari per la individuazione dei procedimenti ovvero dei provvedimenti civili, fallimentari, penali, per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché amministrativi nell'ambito dei quali ovvero per effetto dei quali si determinano le risorse;
p) "Ministero della giustizia", gli uffici della amministrazione della giustizia che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
q) "Ministero dell'interno", gli uffici della amministrazione dell'interno che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
r) "Demanio", gli uffici della Agenzia del demanio che formano ovvero detengono i dati delle risorse di loro competenza;
s) "MEF", il Ministro ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze;
t) "devoluzione allo Stato", alternativamente:
1) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia nei soli limiti applicativi e per le sole finalità previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 143 del 2008;
2) il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato effettuato da Equitalia Giustizia delle somme da destinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 7-ter dell'articolo 2 della legge n. 181 del 2008.
2. Il presente decreto reca disposizioni attuative delle norme di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché delle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 143, come integrato dalla legge n. 181.