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La normativa del Fondo
Il dl 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha individuato, all'art. 61, comma 23, le somme di denaro sequestrate ed i proventi dei beni confiscati che affluiscono al Fondo unico giustizia.
L'art. 2, commi 1 e 2 del dl 16 settembre 2008, n 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha integrato e specificato il novero delle somme di denaro e dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo.
In particolare, tali previsioni riguardano le somme di denaro e i relativi proventi, gli interessi, i titoli al portatore, emessi o garantiti dallo Stato, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai depositi a risparmio e a ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di sequestro, nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative incluse quelle di cui al dlgs 8 giugno 2001, n. 231.
Rientrano nella gestione del Fondo unico giustizia, le somme di denaro di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le somme di denaro e relativi proventi sequestrate in relazione ai procedimenti civili e fallimentari di cui all'art. 2, comma 2, lettere c-bis) e c-ter) della legge 181/2008, nonché le somme di denaro e i proventi che Equitalia Giustizia intesta a Fondo unico giustizia in applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.l. 143/2008.
Devono inoltre essere intestati al Fondo i valori sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari. Questa modalità, efficace dal 1° gennaio 2009, è prevista dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2008, n. 195, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008.
Le somme affluite al Fondo unico giustizia non possono essere pignorate ad alcun titolo.