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Operatori assicurativi

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Operatori assicurativi

In caso di sequestro o di confisca di prevenzione, gli operatori assicurativi devono intestare Fondo Unico Giustizia i contratti:

  • di assicurazione sulla vita, che prevedono l’obbligo dell’operatore assicurativo di versare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana;
  • di capitalizzazione e i contratti di adesione a fondi pensione aperti istituiti e gestiti da operatori assicurativi, che prevedono l’obbligo dell’operatore assicurativo di pagare somme determinate al termine del periodo contrattuale senza assunzione di rischio demografico.
L’intestazione deve essere effettuata costituendo un vincolo, mediante apposizione sul contratto della seguente stampigliatura:
“Contratto oggetto di vincolo a favore di Fondo Unico Giustizia presso Equitalia Giustizia SpA, con sede in Roma, codice fiscale n. 97525160582 – articolo 61, comma 23, della legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
 
Gli operatori assicurativi devono, inoltre, provvedere allo scambio, con Equitalia Giustizia, dei flussi telematici e dei flussi documentali disciplinati dal predetto DM n. 119/2010 e dal decreto del 7 novembre 2011, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia.