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Legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del "decreto sicurezza"

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Legge 23 aprile 2009, n 38

La legge 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata sulla GU n. 95 del 24 aprile 2009 ha convertito in legge il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, cosiddetto "decreto sicurezza".

Il comma 2 - bis, art. 6, introdotto in fase di conversione fornisce l'interpretazione autentica del comma 2, art. 2 del decreto legge 16 settembre 208, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Viene recepito dalla norma il chiarimento che il Ministero di Giustizia aveva anticipato con propria circolare del 20 febbraio 2009: "...quanto alle somme di denaro, ai conti correnti, ai titoli, ai valori e ad ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali, in via di interpretazione deve ritenersi che tali beni, compresi nell'universitas aziendale, essendo destinati all'esercizio dell'attività di impresa, già svolta in forma individuale o societaria e proseguita dall'amministratore giudiziario, non possano affluire al Fondo Unico Giustizia, se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa. Diversamente, risulterebbero impedite l'attività e la gestione imprenditoriali - con tutti gli adempimenti ad essi connessi - facenti capo all'amministratore giudiziario".

Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 e 2 - bis.

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