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Fondo unico giustizia

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Per un Paese più giusto.

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Cos'è il Fondo unico giustizia

Nel Fondo Unico Giustizia confluiscono le somme di denaro e i proventi:

  • sequestrati nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
  • derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla stessa legge n. 575/ 1965, nonchè alla legge n. 1423/1956, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
  • di cui all’articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale (secondo il quale, trascorsi cinque anni dalla sentenza non più soggetta ad impugnazione, sono devolute allo Stato le somme  di denaro sequestrate non confiscate e di cui non sia stata chiesta la restituzione);
  • relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo n. 231/2001;
  • depositati presso Poste Italiane Spa, banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
  • di cui all’articolo 117, quarto comma, del regio decreto n. 267/1942 (trascorsi cinque anni dal deposito, le somme depositate a seguito della ripartizione dell’attivo fallimentare e non richieste dai creditori).

Con l’art. 2 del decreto-legge n. 143/2008 la gestione del Fondo Unico Giustizia è stata attribuita a Equitalia Giustizia, che deve assicurare, in particolare:

  • le tenuta dell’“anagrafe” delle risorse intestate al Fondo;
  • la gestione amministrativa del ciclo di vita delle risorse intestate al Fondo, anche attraverso lo scambio di dati e comunicazioni con gli uffici giudiziari e con gli operatori finanziari ed assicurativi;
  • il versamento allo Stato delle risorse confiscate;
  • la restituzione delle risorse agli aventi diritto, a seguito di provvedimenti di dissequestro o di revoca della confisca;
  • la gestione finanziaria delle risorse sequestrate, da effettuare nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 6, comma 3, del DM n. 127/2009.